La ricetta per la nimesulide: un obbligo morale prima che di legge

I farmaci a base di “nimesulide” dal novembre 2007 (G.U. n. 250 del 26/10/07) devono essere dispensati ESCLUSIVAMENTE dietro presentazione di ricetta medica NON RIPETIBILE.

La ricetta medica serve per ritirare una sola confezione di farmaco (anche se il medico scrive 2 confezioni!) e il farmacista la trattiene in farmacia.

Perchè una normativa così rigida per questo farmaco?

Perchè la nimesulide provoca danni, non solo allo stomaco, come tutti ben sanno, ma anche al fegato. L’uso prolungato nonchè  scorretto provoca quindi gravi danni alla salute e ha portato, in alcuni casi, anche alla morte del paziente. Infatti in alcune nazioni, come la Spagna e la Finlandia, ne è stata addirittura vietata la vendita.

Gli effetti tossici della nimesulide sono sotto costante controllo da parte degli organi competenti e le indicazioni d’uso sono sempre più limitate per evitare l’utilizzo di un farmaco così tossico quando non è necessario. A febbraio 2012 infatti, l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha emesso una nota informativa che restringeva le indicazioni terapeutiche al solo trattamento di breve durata del dolore acuto e della dismenorrea primaria. Per questo, i casi in cui tale sostanza debba essere utilizzata vanno valutati di volta in volta dal medico.

Il farmacista quindi ha l’obbligo di legge di non dispensare il farmaco senza ricetta ma anche un obbligo morale per tutelare la salute dei pazienti.

Non è possibile ritirare il farmaco portando poi la ricetta in un secondo momento, come molti chiedono. E il farmacista rischia importanti sanzioni: multe da € 500 a € 3.000 fino alla chiusura della farmacia da parte dell’Azienda sanitaria da quindici a trenta giorni, per vendita senza ricetta o con ricetta non valida (art. 148, D.Lgs 219/06).



 

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